VALORIZZAZIONE DELLA PRATICA DEL NATURISMO
1. Si definisce naturismo “un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, allo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente”. Il naturismo è un movimento che si propone di promuovere un contatto diretto con la natura privo di artificiosità e convenzioni sociali, partendo dal rispetto verso le persone, per arrivare al rispetto degli animali e dell'ambiente attraverso uno stile di vita che vede la nudità come logica conseguenza del proprio modo di essere interiore.
2. La Regione Lombardia, nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi dell’articolo 117, comma IV, della Costituzione, riconosce e promuove nel proprio territorio le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il naturismo, riconoscendolo come stile di vita sano, naturale ed educativo, nonché avente grandi potenzialità di sviluppo economico.
Art. 2. Competenze della Regione
1. La Regione, per perseguire le finalità di cui all’articolo 1, favorisce
l'individuazione di aree pubbliche e a richiesta di quelle private da destinare alla pratica del naturismo e la realizzazione d’infrastrutture pubbliche e private destinate al medesimo scopo, anche con la concessione di contributi attraverso le vigenti leggi d’incentivazione del settore turistico.
Art. 3. Aree pubbliche destinate alla pratica naturista
1. I Comuni, o comunque gli enti competenti in materia, anche in accordo tra loro, individuano e destinano spiagge lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici, alla pratica del naturismo, a cominciare da quelli in cui tale pratica è già consuetudine. Tale adempimento deve avvenire entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge. Ogni Comune ha la facoltà di ampliare nel tempo le zone già individuate e di trovare nuovi siti da destinare alla pratica naturista.
2. Le aree destinate alla pratica naturista, oltre che essere lasciate alla libera e gratuita fruizione, possono essere concesse a privati, associazioni ed organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione, eventualmente applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.
3. Con riferimento al comma 2, nel caso di concessioni ad associazioni naturiste no profit il canone dovrà essere simbolico o nullo; nel caso di concessione ad organizzazioni commerciali, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori. In ogni caso si garantisce la possibilità di attrezzare l'area in modo da garantirne il miglior funzionamento e la fruizione.
4. Le amministrazioni comunali controllano l'attività svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture qualora queste fossero previste e, in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la licenza.
5. Trascorso il termine temporale di cui al comma 1, nel caso in cui i Comuni o gli altri enti competenti non abbiano provveduto ad individuare e destinare le previste aree alla pratica naturista, le organizzazioni, le associazioni, società o altri soggetti portatori di interesse pubblico possono chiedere agli stessi l'autorizzazione ad adibire delle aree alla pratica naturista, in relazione alla loro passata ed abituale frequentazione naturista o alla forte vocazione a diventare area destinata alla pratica naturista. Il Comune o gli altri enti interpellati devono inviare risposta scritta e motivata entro i 90 giorni successivi. Nel caso di mancata risposta vale la regola del silenzio assenso, pertanto l'area soggetta a richiesta sarà automaticamente autorizzata.
Art. 4. Aree private destinate alla pratica naturista
1. I privati che intendano aprire strutture destinate al naturismo, quali campeggi, alberghi, piscine o altro, si attengono, per l'utilizzo delle aree e per la realizzazione di manufatti, a quanto previsto dalle altre leggi vigenti che disciplinano il settore turistico e gli eventuali vincoli ambientali in essere nella zona coinvolta dalla costruzione della struttura.
Art. 5. Vigilanza delle aree destinate alla pratica naturista
1. E' compito dei gestori delle aree destinate al naturismo, siano esse aree pubbliche o private, vigilare sulla loro corretta fruizione, utilizzando allo scopo, tutti i mezzi che la legge mette loro a disposizione. Il controllo delle aree di esclusiva pertinenza comunale o di altri enti pubblici sarà di competenza delle relative forze di ordine pubblico.
Art. 6. Delimitazione e segnalazione delle aree destinate alla pratica naturista
1. I limiti delle aree e delle strutture destinate alla pratica naturista vanno resi evidenti solo ed esclusivamente mediante semplici cartelli indicanti l’inizio della zona naturista, posti a partire da 50 m dall’inizio dell’area adibita alla pratica naturista.
Art. 7. Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Lombardia.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.