capitan1cino ha scritto:
Le parti piu' bislacche sono per fortuna sparite. Non avevano senso.
Rimane il comma 2 Art 4. Molto limitante e pericoloso, fonte di contenzioso. Come stabilire quanto e' visibile e/o inquinante? Varrebbe tutto e il contrario di tutto. Non ha senso.
Non usero' espressioni colorite ma un articolo di legge in cui si afferma che altre leggi devono essere rispettate e' un non senso giuridico.
I vincoli e le limitazioni a cui si fa riferimento perche' devono valere solo per le strutture naturiste? Io voglio che valgano per tutte le strutture! Se una spiaggia viene rovinata cementando, costruendo strutture a destra e a manca, che sia naturista, tessile, mista, che differenza fa?
Credo che queste leggi, fatta salva la buona fede dei proponenti, mirano a
distinguere il naturismo dal resto mentre bisognerebbe affermare che il naturismo e' una pratica non diversa da altre.
Faccio un paragone ciclistico.
In Danimarca o in Olanda fanno una pista ciclabile o una corsia ciclabile, disegnano una bici sull'asfalto o poco piu' e tutti, ciclisti, pedoni, automobilisti capiscono benissimo come comportarsi.
In Italia fanno una pista ciclabile ed e' un profluvio di cartelli, segnalazioni, vincoli.
Col naturismo sembra succedere la stessa cosa.
ciao
Massimo