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Proposta di legge regionale a tutela del naturismo

Inviato: 20/01/2014, 15:48
da khrenek
Sulla scorta delle proposte di legge e delle leggi già emanate in altre regioni abbiamo preparato, anche con la collaborazione di nostri soci, una bozza di legge da proporre alla Regione Lombardia a tutela della pratica del naturismo. Di seguito riporto il testo licenziato dal C.D.
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
VALORIZZAZIONE DELLA PRATICA DEL NATURISMO
Art. 1. Definizioni, finalità e principi generali

1. Si definisce naturismo “un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, allo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente”. Il naturismo è un movimento che si propone di promuovere un contatto diretto con la natura privo di artificiosità e convenzioni sociali, partendo dal rispetto verso le persone, per arrivare al rispetto degli animali e dell'ambiente attraverso uno stile di vita che vede la nudità come logica conseguenza del proprio modo di essere interiore.

2. La Regione Lombardia, nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi dell’articolo 117, comma IV, della Costituzione, riconosce e promuove nel proprio territorio le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il naturismo, riconoscendolo come stile di vita sano, naturale ed educativo, nonché avente grandi potenzialità di sviluppo economico.

Art. 2. Competenze della Regione

1. La Regione, per perseguire le finalità di cui all’articolo 1, favorisce
l'individuazione di aree pubbliche e a richiesta di quelle private da destinare alla pratica del naturismo e la realizzazione d’infrastrutture pubbliche e private destinate al medesimo scopo, anche con la concessione di contributi attraverso le vigenti leggi d’incentivazione del settore turistico.

Art. 3. Aree pubbliche destinate alla pratica naturista

1. I Comuni, o comunque gli enti competenti in materia, anche in accordo tra loro, individuano e destinano spiagge lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici, alla pratica del naturismo, a cominciare da quelli in cui tale pratica è già consuetudine. Tale adempimento deve avvenire entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge. Ogni Comune ha la facoltà di ampliare nel tempo le zone già individuate e di trovare nuovi siti da destinare alla pratica naturista.

2. Le aree destinate alla pratica naturista, oltre che essere lasciate alla libera e gratuita fruizione, possono essere concesse a privati, associazioni ed organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione, eventualmente applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.

3. Con riferimento al comma 2, nel caso di concessioni ad associazioni naturiste no profit il canone dovrà essere simbolico o nullo; nel caso di concessione ad organizzazioni commerciali, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori. In ogni caso si garantisce la possibilità di attrezzare l'area in modo da garantirne il miglior funzionamento e la fruizione.

4. Le amministrazioni comunali controllano l'attività svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture qualora queste fossero previste e, in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la licenza.

5. Trascorso il termine temporale di cui al comma 1, nel caso in cui i Comuni o gli altri enti competenti non abbiano provveduto ad individuare e destinare le previste aree alla pratica naturista, le organizzazioni, le associazioni, società o altri soggetti portatori di interesse pubblico possono chiedere agli stessi l'autorizzazione ad adibire delle aree alla pratica naturista, in relazione alla loro passata ed abituale frequentazione naturista o alla forte vocazione a diventare area destinata alla pratica naturista. Il Comune o gli altri enti interpellati devono inviare risposta scritta e motivata entro i 90 giorni successivi. Nel caso di mancata risposta vale la regola del silenzio assenso, pertanto l'area soggetta a richiesta sarà automaticamente autorizzata.

Art. 4. Aree private destinate alla pratica naturista

1. I privati che intendano aprire strutture destinate al naturismo, quali campeggi, alberghi, piscine o altro, si attengono, per l'utilizzo delle aree e per la realizzazione di manufatti, a quanto previsto dalle altre leggi vigenti che disciplinano il settore turistico e gli eventuali vincoli ambientali in essere nella zona coinvolta dalla costruzione della struttura.

Art. 5. Vigilanza delle aree destinate alla pratica naturista

1. E' compito dei gestori delle aree destinate al naturismo, siano esse aree pubbliche o private, vigilare sulla loro corretta fruizione, utilizzando allo scopo, tutti i mezzi che la legge mette loro a disposizione. Il controllo delle aree di esclusiva pertinenza comunale o di altri enti pubblici sarà di competenza delle relative forze di ordine pubblico.

Art. 6. Delimitazione e segnalazione delle aree destinate alla pratica naturista

1. I limiti delle aree e delle strutture destinate alla pratica naturista vanno resi evidenti solo ed esclusivamente mediante semplici cartelli indicanti l’inizio della zona naturista, posti a partire da 50 m dall’inizio dell’area adibita alla pratica naturista.

Art. 7. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Lombardia.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Re: Proposta di legge regionale a tutela del naturismo

Inviato: 20/01/2014, 17:43
da cescoballa
Mi sembra che il C.D. A.N.ITA. abbia fatto un'ottimo lavoro e ringrazio anche quei soci del C.D. allargato che già ci hanno dato i loro suggerimenti; attendiamo ora i vostri di soci; successivamente sposteremo questa discussione all'area pubblica per avere l'opinione anche dei naturisti delle altre Associazioni o non iscritti ad Associazioni.
Pensiamo che con i dovuti accorgimenti questa proposta di legge possa essere la base per iniziative simili in altre regioni.
Francesco Ballardini

Re: Proposta di legge regionale a tutela del naturismo

Inviato: 25/01/2014, 12:20
da capitan1cino
:arrow: Prosegue l'iter di approvazione della proposta di legge regionale da parte di A.N.ITA. che dopo aver formulato una bozza sta coinvolgendo la FENAIT e le Associazioni ad essa affiliate, da cui stanno arrivando dei contributi che appena raggiungeranno uno stato di maturità pubblicheremo.

:arrow: Per raccogliere altri pareri, abbiamo spostato la discussione in area pubblica, dove tutti gli iscritti al forum possono (anzi, sono invitati a) intervenire.

:arrow: Alcune doverose precisazioni:
1. questa è la proposta di legge che A.N.ITA. presenterà ai soggetti politici-legislativi. Non è affatto detto che la legge che ne scaturirà sarà quella da noi presentata. Comunque vada, noi pensiamo che sia nostro preciso dovere essere chiari e fare una proposta alla luce del sole, nella quale chiedere ciò che noi riteniamo giusto per tutelare i diritti dei naturisti nell'interesse generale.
2. essendo pubblica questa proposta può essere ripresa e discussa anche in altre sedi oltre al presente forum. Va da sè che per assicurare che i contributi siano vagliati in modo organico i contributi vanno poi riportati in questa discussione o comunque resi noti al CD A.N.ITA.
3. contiamo di chiudere la gestazione della proposta di legge entro una decina di giorni, in modo da procedere con l'iter per la presentazione presso gli organi competenti.

Re: Proposta di legge regionale a tutela del naturismo

Inviato: 25/01/2014, 19:10
da Andrea vi
l'unica perplessità è l'art5 parrebbe esonerare del tutto le ffoo dal'intervenire nelle aree date in gestione ad associazioni no profit ma pensare che dei volontari bastino mi sembra un po' presuntuoso anche perché non essendo pubblici ufficiali non esistono tanti modi legali per far sgomberare chi si comporta male

Re: Proposta di legge regionale a tutela del naturismo

Inviato: 25/01/2014, 19:45
da capitan1cino
Andrea vi ha scritto:l'unica perplessità è l'art5 parrebbe esonerare del tutto le ffoo dal'intervenire nelle aree date in gestione ad associazioni no profit ma pensare che dei volontari bastino mi sembra un po' presuntuoso anche perché non essendo pubblici ufficiali non esistono tanti modi legali per far sgomberare chi si comporta male
Grazie per il contributo. Nell'Art 5 è scritto che i gestori hanno il compito di vigilare, ma possono tranquillamente chiamare le FFOO che, su chiamata, devono intervenire. Credo che sia del tutto analogo ad altre aree date in gestione.
Se hai informazioni diverse, come andrebbe scritto?

Re: Proposta di legge regionale a tutela del naturismo

Inviato: 25/01/2014, 22:25
da a_fenice
Il controllo dei gestori di aree non esonera le forze dell'ordine, anche perché non esiste nessuna legge che possa autorizzare in subordine esoneri di tal tipo. La norma riguarda gestori di aree, cioè campeggi, stabilimenti balneari o aree a gestione diretta, tipo quella associativa. Le norme in merito son le stesse dei bar, discoteche, supermercati Etc. Un gestore controlla, suo unico dovere derivante è che non può far finta di non vedere. Ma è e rimane un semplice cittadino, può sollecitare allontanamenti, ma non può attuarli (salvo campeggi che rientrano anche nelle norme alberghiere). Indi il suo dovere sarà solo quello di chiamare le forze dell'ordine, e queste non potranno esimersi dall'intervenire.

Re: Proposta di legge regionale a tutela del naturismo

Inviato: 26/01/2014, 8:06
da Andrea vi
credo che siamo d'accordo sulla questione,è il come è scritto che può essere interpretato che se ti danno un'area in concessione poi ti devi arrangiare,cosa che secondo me va oltre le nostre possibilità

Re: Proposta di legge regionale a tutela del naturismo

Inviato: 26/01/2014, 22:51
da Andrea vi
ci ho pensato e penso che per evitare qualsiasi fraintendimento credo che basti aggiungere dopo "utilizzando tutti i mezzi che la legge mette a disposizione" e collaborando con le ffoo richiedendone l'intervento in caso di necessità e segnalando alle stesse eventuali abusi nonché i soggetti autori degli stessi

Re: Proposta di legge regionale a tutela del naturismo

Inviato: 29/01/2014, 21:00
da giampi
Scusandomi per il ritardo con cui intervengo in questa importante discussione, dopo aver ringraziato il CD di ANITA per il buon lavoro fatto e per la scommessa di questa proposta di legge, provo a dire qualche mia perplessità su alcune formulazioni indicando soluzioni alternative:

Art.3 c. 2 - a mio avviso va indicata la durata della concessione o per lo meno va specificato che la stessa sarà temporanea. L'applicazione del canone di concessione non può essere un optional. Può comunque essere previsto una contropartita come ad esempio la manutenzione o riqualificazione dell'area. Proporrei la seguente riscrittura: “Le aree destinate alla pratica naturista, oltre che essere lasciate alla libera e gratuita fruizione, possono essere concesse a associazioni non lucrative o privati,che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione. L'individuazione del concessionario è fatta tramite procedura ad evidenza pubblica. La durata della concessione è stabilita nel bando di concessione, così come il canone di concessione richiesto.”

Art.3 c.3 – in linea con quanto detto prima il canone non può essere simbolico o nullo. In caso di aree demaniali il canone è normato dalla legge e non esistono agevolazioni per il no-profit. La corte dei conti casserebbe qualsiasi concessione che non abbia un riscontro economico. Esiste comunque la possibilità del canone ricognitorio per un bene pubblico dato in uso. E' applicabile nel caso in cui venga riconosciuta la valorizzazione del bene da parte del gestore. Per me il riferimento al canone, in questo comma, va tolto. Eviterei inoltre di dire che “In ogni caso si garantisce la possibilità di attrezzare l'area ...” piuttosto direi “Il Concessionario, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di igiene, ambientale e paesistica e dopo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, ha la facoltà di attrezzare con strutture amovibili le aree avute in concessione al fine di migliorarne la fruizione e garantirne la sicurezza.”

Art.3 c.4 - Riscriverei in modo più semplice questo articolo: “E' demandato al Comune il controllo delle aree date in concessione.”

Art. 4 – Lo scriverei nel seguente modo: E' data facoltà a soggetti privati di aprire strutture ricettive e ricreative destinate al naturismo. L'eventuale realizzazione di manufatti o infrastrutture è vincolata dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni edilizie, ambientali ed igieniche.

Art.5 – Una cosa è un'area pubblica, un'altra quella privata. Così come una cosa è la vigilanza ed un'altra è l'ordine pubblico. Non citerei le aree private perchè normate in modo diverso. Proporrei una versione di questo tipo: “La vigilanza delle aree pubbliche adibite alla pratica del naturismo spetta ai Comuni. Nel caso di aree date in concessione la vigilanza spetta agli stessi concessionari.”

Art.6 - “La segnalazione delle aree pubbliche destinate alla pratica naturista, ivi comprese quelle date in concessione, devono essere evidenziate mediante l'apposizione di semplici cartelli indicanti l’inizio della zona naturista, posti a partire da 50 m dall’inizio dell’area adibita alla pratica naturista.

Resto a disposizione per chiarimenti o approfondimenti. Ci aspetta, dopo qualche messa a punto, un grande lavoro di relazioni per fare lobby e trovare chi in Regione ci porti all'obiettivo. Io ci sono per dare un mano.
Ciao
Giampi

Re: Proposta di legge regionale a tutela del naturismo

Inviato: 31/01/2014, 18:21
da capitan1cino
Grazie Gianpi per le osservazioni.