COMUNICAZIONE AGLI UTENTI DEL FORUM

Il forum è stato per molti anni uno strumento di partecipazione e dibattito, che ha svolto un ruolo di testimonianza, raccogliendo contributi interessanti da parte di soci e simpatizzanti. Di questo dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle discussioni e in particolare i moderatori che negli anni hanno contributo a mantenere vivo questo luogo di incontro virtuale.

Siamo però convinti che oggi ci siano strumenti comunicativi maggiormente efficaci e che la “storica” concezione di forum debba essere superata.

Fermo restando che A.N.ITA. resta aperta agli stimoli che giungono dai soci, crediamo che questo confronto, per non essere fine a sé stesso e per poter essere costruttivo, debba essere riportato in altri ambiti di discussione, che su richiesta andremo appositamente ad organizzare.

Vogliamo trasformare il forum in un luogo di approfondimento culturale, uno strumento di crescita associativa capace di proporre stimoli e argomenti di riflessione.

Anni di storia associativa passati attraverso il forum non andranno comunque persi. Andremo a organizzare gli “scaffali della memoria associativa” dove chi lo vorrà potrà rileggere discussioni sulle tante tematiche di cui abbiamo discusso e ci siamo confrontati.

Ti invitiamo a visitare le “Piazze d’Arcadia”, il nuovo luogo di incontro del pensiero Naturista: https://www.italianaturista.it/piazze-di-arcadia

Atti osceni - atti contrari alla pubblica decenza

Sezione dedicata agli aspetti legali inerenti la pratica naturista.
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Anakyn
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Atti osceni - atti contrari alla pubblica decenza

Messaggio da Anakyn » 30/01/2012, 15:27

**nota di moderazione**
Ho estratto la discussione postata in 'quesiti legali' e messa in argomento specifico
capitan1cino


Differenza tra atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza

Si tratta di comportamenti entrambi vietati e puniti dall'ordinamento ma in maniera molto differente.
Il reato di atti osceni (art. 527 c.p.) sanziona chi, in luogo pubblico, o aperto / esposto al pubblico compie atti di natura sessuale e che colpiscano la morale in maniera talmente elevata da suscitare disprezzo e repulsione in chi vi assista. La pena è la reclusione da 3 mesi a 3 anni e la competenza è del Tribunale monocratico. Il reato è aggravato se commesso in luogo frequentato da minori e sorga il pericolo che essi possano assistervi.

E' prevista la semplice sanzione pecuniaria amministrativa ove il fatto sia commesso per colpa, ossia se per imprudenza non vengano prese tutte quelle cautele o quegli accorgimenti tali per non essere visti (intento questo che non si vuole).

Il reato di atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.) punisce colui che, sempre in luogo pubblico, o aperto / esposto al pubblico, tiene comportamenti meno gravi, che offendano il pudore, ossia siano violate quelle regole che impongono decoro, riserbo e compostezza. Tali atti generano, secondo il sentire comune, disagio, fastidio o riprovazione. La competenza è del Giudice di Pace ed è prevista una pena pecuniaria da Euro 258 ad Euro 2.582 (pena così modificata dall'art. 52 D. Lgs. 274/20006, si tratta pur sempre di una sanzione penale).

In estrema sintesi: l'atto sessuale, in qualsiasi forma avvenga (purchè penalmente rilevante, es. non un bacio) è considerato osceno, la semplice nudità può al limite qualificarsi come atto contrario alla pubblica decenza.
Ove pertanto veniste sorpresi in nudità da zelanti forze dell'ordine, accertatevi vi sia contestato, nella peggiore delle ipotesi, l'art. 726 c.p., fermi restando tutti i preziosi consigli che vi suggeriamo in altro post della sezione "aspetti legali".
Ultima modifica di Anakyn il 09/02/2012, 14:33, modificato 2 volte in totale.
Anakyn
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Messaggio da Anakyn » 30/01/2012, 15:42

Aggiungo a corredo di quanto già scritto, un paio di precisazioni sulla sussistenza di entrambi i reati:

Luogo: perchè l'atto (osceno o contrario alla pubblica decenza) sia penalmente rilevante, deve essere commesso in un luogo pubblico, ossia aperto a tutti senza alcuna limitazione, aperto al pubblico ossia quello in cui ognuno può accedervi a determinate condizioni (es. biblioteca, museo), od infine esposto al pubblico , cioè, anche privato, ma tipicamente frequentato da una massa indistinta di persone o genericamente visibile da essi, (es. una terrazza che dà su una piazza).
Nel corso degli anni la giurisprudenza ha delineato come luoghi pubblici o aperti al pubblico il bosco non recintato, il pianerottolo di un palazzo, i corridoi comuni a più abitazioni, le scale di un palazzo, i cinema, le carceri giudiziarie, le caserme, gli ospedali e persino un’autovettura in movimento.

Comune sentire: entrambi i reati, presupponendo un'offesa alla morale sessuale od al pudore, non sono oggettivi ma devono essere valutati secondo l'etica del tempo e del momento. Ad esempio, un topless in spiaggia, 30 anni fa sarebbe stato considerato lesivo della morale, ora no.
Conseguentemente, il giudice deve tenere presente che l'illiceità dell'atto è data dalla capacità offensiva del fatto verso gli altri, capacità che manca nelle ipotesi in cui l'atto osceno o contrario alla pubblica decenza possa raggiungere solo persone adulte che ne facciano richiesta (ad es. in un locale di striptease).
E' per questo che la nudità in una spiaggia frequentata da naturisti ed appositamente segnalata (in modo tale che nessuno possa capitarvi per caso e possa sentirsi offeso) è del tutto legittima e non penalmente sanzionabile.
nudomark
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Messaggio da nudomark » 01/02/2012, 10:21

Grazie per le preziose info... :D
Mark
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cescoballa
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Messaggio da cescoballa » 01/02/2012, 12:53

Grazie Nick,
vedo che hai già iniziato a svolgere il tuo compito con l'impegno e la professionalità che ti è consueta. ;)
Penso che la tua sezione avrà un grande numero di visitatori ma spero, per te e per noi, un piccolo numero di richieste di aiuto (professionalmente parlando) da parte di persone denunciate sulla base dell'Art. 726 del c.p.. :mrgreen:
Francesco Ballardini
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giannige
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Messaggio da giannige » 02/02/2012, 9:27

Ciao, Nick (mi pere di aver capito che ti chiami così)
Vorrei porti un quesito a cui nessuno mi ha mai risposto.
Se io violo l’art. 726, vengo punito perché violo la sensibilità di altri, mentre invece qualcuno che viola i miei più elementari diritti, come respirare o dormire la notte, non viene perseguito? Faccio un paio di esempi. Se cammino per strada devo sempre trattenere il fiato ogni volta che incontro uno con la sigaretta, per evitare la puzza, il bruciore, e i sintomi vari che quel tipo di fumo comporta. Oppure tutte le notti, sotto la mia finestra passano motorini praticamente senza marmitta, oppure motociclette così rumorose che fanno vibrare i vetri, col preciso intento di rendere impossibile dormire. Questi tipi non vengono mai sanzionati, pur rovinando la qualità di vita di chi deve sopportarli, mentre chi pratica un po’ di innocente nudità viene perseguito penalmente. E bisogna notare che mentre la nudità riguarda un senso (la vista) che può essere diretta dove voglio: se una cosa non mi piace non la guardo, mentre gli altri due comportamenti esemplificati coinvolgono sensi (udito e olfatto) che non posso comandare a piacimento. Come a me p. es. danno fastidio certi peercing (si scrive cosi?) adottati da certe persone, ma io non mi sognerei mai di andare a dir loro qualcosa: se non mi piacciono, non li guardo, e il problema è risolto. D’altra parte, se mi va di andare in giro con una macchina con colori orribili, nessuno (giustamente) mi persegue, mentre se uso il trapano a percussione a mezzanotte, chiaramente sì. Perché questo metro non viene usato anche per la nudità e i comportamenti in esempio? Mi pare insomma di vedere una certa incongruità di valutazione tra i vari comportamenti che generano disturbo alla collettività. Se mi fai un po’ di chiarezza, ti ringrazio. Gianni
Anakyn
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Messaggio da Anakyn » 03/02/2012, 15:37

Caro Gianni,

che dire...moralmente sono perfettamente d'accordo con te e le tue argomentazioni sono del tutto condivisibili.
Se posso darti un parere più professionale, visto che è questo che credo tu mi chieda, per il vero, il legislatore ha previsto, per i comportamenti da te segnalati, specifiche ipotesi:
art. 659 c.p.: è punito con l'arresto sino a 3 mesi o con l'ammenda sino ad Euro 309 chi, mediante schiamazzi o rumori, od abusando di dispositivi sonori, disturba le ocupazioni od il riposo delle persone.
art. 674 c.p.: punisce con un mese di arresto o con l'ammenda sino ad Euro 206 chi getta, versa in luogo di pubblico transito o privato, ma di comune uso, cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone, oppure (anche in luogo privato) provoca immissioni di gas, vapori o fumo atti a cagionare tali effetti.

Ora, gli strumenti ci sono, che poi siano effettivamente funzionanti e tutelanti per l'individuo, quello è un altro discorso...
Perchè se denuncio qualcuno per rumori o immissioni maleodoranti e costui andrà a processo, se ci andrà, dopo 3 anni, ed avrà tutta una serie di benefici (es. chiedere l'oblazione, ossia pagando ca. 100Euro e dimostrando che ha smesso, estingue il reato ed il processo si conclude senza alcuna sentenza di condanna), è indubbio che la persona lesa non avrà avuto alcun beneficio dalla sua iniziativa.
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giannige
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Messaggio da giannige » 03/02/2012, 22:26

Grazie Nick, per la tua risposta chiara e completa.
Ma quello che pensavo era se qualcuno mi contesta qualcosa per nudità, posso dire come attenuante e/o motivazione, che molti atteggiamenti che arrecano fastidio alle persone non vengono sanzionati, pur se previsti dagli artt. c.p. che hai menzionato, e quindi un accanimento verso atteggiamenti che arrecano meno fastidio risulta una palese ingiustizia.
Quanto chiedo è riferito non al caso di essere colto nudo in una spiaggia naturista (fa parte della casistica che descrivevi nel tuo post, e di cui ho visto una certa giurisprudenza favorevole), ma in caso di nudità fuori dalle zone preposte: mi capita spesso infatti di spogliarmi in montagna, o in riva a fiumi o laghetti, dove il contesto natura lo comanda, e dove la frequentazione pare lo consenta, ma dove c’è sempre il rischio di incontrare qualcuno.
Cioè: io cerco di fare in modo che la mia nudità non dia fastidio a nessuno, ma se succede … è sempre meno grave di chi arreca fastidi dove c’è molta gente, o peggio ancora chi lo fa col preciso intento di creare fastidio, e che poi non viene sanzionato. Non so se ho chiarito il mio pensiero. Grazie ancora e ciao. Gianni
Anakyn
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Messaggio da Anakyn » 06/02/2012, 15:44

Caro Gianni,

sai, a propria difesa uno può portare ogni argomentazione possibile, anche se puntare l'attenzione su comportamenti altrui, comunque fastidiosi ma che non vengono puniti, ritengo sia poco efficace.
Sarebbe forse preferibile valorizzare altri elementi, quali l'occasionalità della condotta, l'eccezionalità della presenza di persone lese da un certo atteggiamento, l'evoluzione del senso del pudore e della moralità comunemente intese e quant'altro.
Imposterei dunque più la difesa su elementi concreti del fatto in sè, piuttosto che su condotte altrui moleste ma non punite: difficilmente i Giudici apprezzano un'arringa del tipo: c'è chi fa peggio, perchè devo essere punito io...etc etc.
Un'ottima soluzione di difesa è la richiesta di essere ammesso all'oblazione, ma trattandosi di una questione piuttosto importante, aprirò un argomento a parte.
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a_fenice
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Messaggio da a_fenice » 14/04/2012, 22:26

esatto, concordo in pieno con quanto esposto da Anakyn. la propria difesa NON DEVE MAI essere di sudditanza ad altri (persone o reati), ma solo giustificativa di noi stessi. Come moderatore, spesso mi arrivano delel proteste di questo tipo: a me avete cancellato xxxx, ma ho visto cose simili. E io rispondo sempre: te difendi te stesso, e dimmi dove ritieni che abbiamo (ho ) sbagliato, perchè mettere la macchina in seconda fila, solo perchè ce ne sono altre, non giustifica la tua violazione. Te sei in colpa? OK, per cui subisci la condanna. Se poi ce ne sono altre, vorrà dire che dovremo multare altri, ma non giustificano te dal non rispetto delle regole.


Mentre invece questo non vale, e tutti noi lo diciamo sempre, quando c'è qualcosa di assolutorio nei confronti, es, di un ipotesi di reato.
Ti fanno la multa a Lido di Dante? Bene, due le cose principali da fare per difendersi. Ricordare che la spiaggia è nudista da almeno 60 anni, di cui 30 ufficialmente, e che una giuria di giudici (cassazione), assieme a tanti pretori e giudici di pace, han più volte sentenziato che "è nromale la presenza dipersone nude in luoghi a normale e continuata frequentazione nudista".

Per me è una differenza fondamentale. mentre da una parte, dire che altri sono in reato al pari tuo, non giustifica te dal farlo, ricordare che giudici han sentenziato che il reato non sussiste in situazioni analoghe, giustifica te in ciò che hai fatto nel giusto luogo.
Libero pensatore
Admin iN
Buon nudonaturismo a tutti
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