COMUNICAZIONE AGLI UTENTI DEL FORUM

Il forum è stato per molti anni uno strumento di partecipazione e dibattito, che ha svolto un ruolo di testimonianza, raccogliendo contributi interessanti da parte di soci e simpatizzanti. Di questo dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle discussioni e in particolare i moderatori che negli anni hanno contributo a mantenere vivo questo luogo di incontro virtuale.

Siamo però convinti che oggi ci siano strumenti comunicativi maggiormente efficaci e che la “storica” concezione di forum debba essere superata.

Fermo restando che A.N.ITA. resta aperta agli stimoli che giungono dai soci, crediamo che questo confronto, per non essere fine a sé stesso e per poter essere costruttivo, debba essere riportato in altri ambiti di discussione, che su richiesta andremo appositamente ad organizzare.

Vogliamo trasformare il forum in un luogo di approfondimento culturale, uno strumento di crescita associativa capace di proporre stimoli e argomenti di riflessione.

Anni di storia associativa passati attraverso il forum non andranno comunque persi. Andremo a organizzare gli “scaffali della memoria associativa” dove chi lo vorrà potrà rileggere discussioni sulle tante tematiche di cui abbiamo discusso e ci siamo confrontati.

Ti invitiamo a visitare le “Piazze d’Arcadia”, il nuovo luogo di incontro del pensiero Naturista: https://www.italianaturista.it/piazze-di-arcadia

Discussione PdL Regione Piemonte

Sezione dedicata agli aspetti legali inerenti la pratica naturista.
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capitan1cino
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Discussione PdL Regione Piemonte

Messaggio da capitan1cino » 22/07/2015, 22:56

Iniziata la discussione di una proposta di legge presentata dal consigliere grillino Davide Bono e firmata da Marco Grimaldi.

La Repubblica - Torino del 16 luglio 2015 - Nudisti. La Regione studia la legge

Comunicati Stampa Movimento 5 Stelle Piemonte

Non so se il testo in discussione è effettivamente quello proposto a suo tempo da Assonatura a inizio 2014:
Legge Turismo Naturista in Piemonte e Lombardia

Se così fosse, spero venga modificato sfoltendo tutti i vincoli già normati (meglio) da altre leggi in vigore. Non si capisce come mai un'area dedicata alla pratica naturista debba avere tutte questi regolamenti ad hoc. Sembrano messi lì apposta a complicare le cose ... (Emilia Romagna docet) :roll:

***capitan1cino editato: tolto il testo, consultabile sul sito Assonatura, in quanto il quello in discussione e` stato modificato ***
Alessandro
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capitan1cino
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Messaggio da capitan1cino » 22/07/2015, 22:58

In particolare, l'Art. 5 è a mio avviso una zappa sui piedi. Perché mai un'area dedicata alla pratica naturista non deve essere visibile dall'esterno?? Che mai potrà accadervi all'interno? Come fanno le FdO a verificare e controllare? Tanto per fare un esempio, con un articolo del genere l'autorizzazione al Nido dell'Aquila a S. Vincenzo non sarebbe stata concessa, anzi andrebbe revocata. L'area è infatti attigua ad altre aree, chiaramente visibile e facilmente raggiungibile. Perché non imparare non dico dal resto di Europa, ma almeno dal resto di Italia?

L'inutilità degli articoli 6 e 7 si commenta da sola ...
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nudomark
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Messaggio da nudomark » 23/07/2015, 0:31

Questo testo è un disastro...
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itaindo
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Messaggio da itaindo » 23/07/2015, 1:05

Ma il testo dove si trova?
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Messaggio da nudomark » 23/07/2015, 1:10

itaindo ha scritto:Ma il testo dove si trova?
Non è quello postato dal Capitano?? Credo sia quello...almeno mi sembra simile a quello che avevo letto mesi fa.
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capitan1cino
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Messaggio da capitan1cino » 23/07/2015, 8:08

Se il testo in discussione e' quello pubblicato da Assonatura, andrebbe a mio avviso scritto ai relatori e ai componenti della commissione indicando limiti e difetti della PdL e un testo alternativo, prima che sia troppo tardi.
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Messaggio da emmeicsics » 23/07/2015, 8:17

capitan1cino ha scritto:Se il testo in discussione e' quello pubblicato da Assonatura, andrebbe a mio avviso scritto ai relatori e ai componenti della commissione indicando limiti e difetti della PdL e un testo alternativo, prima che sia troppo tardi.
Sul sito della Regione c'e' questo:
Proposta di legge regionale n. 16 presentata il 18 luglio 2014
(da qui: http://arianna.consiglioregionale.piemo ... 10&RANGE=0 )

Editato da capitan1cino: aggiunta la composizione della III Commissione Regione Piemonte
Composizione III Commissione - Regione Piemonte

Io lo vedo da cani, lo incollo riformattato:

Consiglio Regionale del Piemonte
Proposta di legge regionale n. 16
18 luglio 2014
"Disciplina del turismo naturista".

Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, promuove le condizioni necessarie per garantire la pratica del turismo naturista come forma di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.

Art. 2. (Competenze della Regione)
1. La Regione favorisce l'individuazione delle aree e la realizzazione di strutture pubbliche e private destinate alla pratica del naturismo anche mediante la concessione di contributi disciplinati dalle vigenti leggi d'incentivazione del settore turistico.

Art. 3. (Tipologie di strutture naturiste)
1. Sono definite:
a) strutture naturiste proprie, quelle in cui è vietato indossare qualunque tipo di indumento;
b) strutture a vestizione opzionale, quelle in cui è possibile indossare vestiti, accanto alla pratica naturista.

Art. 4. (Aree pubbliche destinate al naturismo)
1. I Comuni destinano alla pratica del naturismo spiagge lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici.
2. Le strutture destinate al turismo naturista nelle aree pubbliche devono essere scarsamente visibili, non inquinanti, rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli esistenti.
3. La gestione delle aree pubbliche di cui al comma 1 può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni. La concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori.
4. I Comuni controllano l'attività svolta ed il regolare allestimento delle strutture e in caso di esito negativo revocano la concessione.

Art. 5. (Aree private destinate al naturismo)
1. I privati che intendono aprire strutture destinate al naturismo, quali campeggi, alberghi, piscine, saune o altro, ad esclusione delle zone di demanio lacustre e fluviale, si attengono a quanto previsto dalle leggi vigenti che disciplinano il settore turistico.
2. Alle aree private si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 6. (Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al naturismo)
1. Tutte le aree destinate alla pratica naturista sono delimitate e segnalate mediante cartelli o analoghi strumenti che assicurano un'adeguata identificazione. Le aree stesse ove possibile sono recintate con piante autoctone.
2. Nelle aree private le strutture destinate alla pratica del naturismo garantiscono ai terzi la non visibilità dall'esterno dei luoghi oggetto di tale pratica.
3. Le strutture situate in luoghi sufficientemente appartati hanno l'esclusivo obbligo di segnalazione di cui al comma 1.

Art. 7. (Regolamento)
1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge adotta, acquisito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce, in particolare:
a) le disposizioni da rispettare all'interno delle aree destinate alla pratica naturista e nell'allestimento delle relative strutture;
b) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6.
Tutta la questione della non visibilita' fa passare un'idea del naturismo piuttosto malsana...

ciao
Massimo
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Messaggio da capitan1cino » 23/07/2015, 8:37

Grazie.
Le parti piu' bislacche sono per fortuna sparite. Non avevano senso, anche se forse sono solo rimandate nel Regolamento che andra' approvato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.
Rimane il comma 2 Art 4. Molto limitante e pericoloso, fonte di contenzioso. Come stabilire quanto e' visibile e/o inquinante? Varrebbe tutto e il contrario di tutto. Non ha senso.
Anche sulla definizione di turismo naturista agli Art 1 e 3 ci sarebbe da ridire...
Alessandro
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Messaggio da emmeicsics » 23/07/2015, 8:51

capitan1cino ha scritto: Le parti piu' bislacche sono per fortuna sparite. Non avevano senso.
Rimane il comma 2 Art 4. Molto limitante e pericoloso, fonte di contenzioso. Come stabilire quanto e' visibile e/o inquinante? Varrebbe tutto e il contrario di tutto. Non ha senso.
Non usero' espressioni colorite ma un articolo di legge in cui si afferma che altre leggi devono essere rispettate e' un non senso giuridico.
I vincoli e le limitazioni a cui si fa riferimento perche' devono valere solo per le strutture naturiste? Io voglio che valgano per tutte le strutture! Se una spiaggia viene rovinata cementando, costruendo strutture a destra e a manca, che sia naturista, tessile, mista, che differenza fa?

Credo che queste leggi, fatta salva la buona fede dei proponenti, mirano a distinguere il naturismo dal resto mentre bisognerebbe affermare che il naturismo e' una pratica non diversa da altre.

Faccio un paragone ciclistico.
In Danimarca o in Olanda fanno una pista ciclabile o una corsia ciclabile, disegnano una bici sull'asfalto o poco piu' e tutti, ciclisti, pedoni, automobilisti capiscono benissimo come comportarsi.
In Italia fanno una pista ciclabile ed e' un profluvio di cartelli, segnalazioni, vincoli.

Col naturismo sembra succedere la stessa cosa.

ciao
Massimo
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Messaggio da capitan1cino » 23/07/2015, 9:12

Concordo.
Cosi' come non si capisce perche' mai si deve stare a cavillare se e' vietato o meno o quanto indossare indumenti.
Manca poi totalmente il concetto di nudita' sociale e il suo aspetto educativo. Va bene anche lasciarlo fuori, ma allora si parli di aree nudiste.
Definire cosa sono o NON sono strutture/aree naturiste dovrebbe avere chiari riferimenti all'etica naturista. Altrimenti si rischia di favorire (leggi sovvenzionare in qualche forma) strutture come certe saune 'naturiste'... che non necessitano di incentivi per il loro fiorente mercato (il piu' antico).
Alessandro
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