Messaggioda sergino » 23/03/2013, 9:04
ciao, incollo il testo del DL della regione Sicilia in merito al naturismo, sono di fretta e mi riservo di fare dei commenti con calma, ad una scorsa veloce mi sembra un po' superficiale....
Sergino
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Finalità e principi generali
1. La Regione siciliana, entro i limiti posti dallo
Statuto e nel rispetto dei principi generali della
Costituzione della Repubblica, riconosce e promuove nel
proprio territorio le condizioni necessarie per
garantire la possibilità di praticare il turismo
naturista, riconoscendolo come stile di vita sano,
naturale, educativo e familiare con grandi potenzialità
di sviluppo economico.
Art. 2.
Competenze della Regione
1. La Regione, per perseguire le finalità di cui
all'articolo 1, favorisce l'individuazione delle aree da
destinare alla pratica del naturismo e la realizzazione
d'infrastrutture pubbliche e private destinate al
medesimo scopo, anche con la concessione di contributi
attraverso le vigenti leggi d'incentivazione del settore
turistico e in ottemperanza alla legge regionale n. 10
del 15 settembre 2005.
Art. 3.
Aree pubbliche destinate al naturismo
1. I comuni possono destinare spiagge marine,
lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali
di proprietà del demanio o di enti pubblici alla pratica
del naturismo.
2. Nelle aree pubbliche destinate al naturismo
dovranno essere costruite semplici infrastrutture a
servizi che siano scarsamente visibili, non inquinanti,
senza impatto ambientale, rispettose dell'ambiente e
degli eventuali vincoli esistenti.
3. La gestione di tali aree può essere concessa a
privati, ad associazioni o ad organizzazioni che ne
garantiscano il buon funzionamento e la fruizione
applicando le tariffe previste dalle rispettive
normative.
4. Nel caso di cui al comma 3, la concessione
individua il canone dovuto dai soggetti gestori e
l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il
buon funzionamento e la fruizione.
5. Il comune controlla l'attività svolta, il
regolare allestimento delle infrastrutture e, in caso di
riscontro negativo, revocano la concessione o la
licenza.
6. Nell'attuazione della presente legge, i comuni
disciplinano e regolamentano la pratica del naturismo,
tenendo conto anche dei profili connessi alla tutela
ambientale e alla sicurezza dell'individuo.
Art. 4.
Aree private destinate al naturismo
1. I privati che intendano aprire strutture
destinate al naturismo, quali campeggi, alberghi,
piscine, saune o altro, ad esclusione delle zone di
demanio marittimo, si attengono, per l'utilizzo delle
aree e per la realizzazione di manufatti, a quanto
previsto dalle altre leggi vigenti che disciplinano il
settore turistico.
Art. 5.
Vigilanza delle strutture
1. E' compito dei gestori delle strutture, siano
esse aree pubbliche o private, vigilare sulla loro
corretta fruizione, utilizzando tutti i mezzi che la
legge mette loro a disposizione per evitare che
comportamenti osceni possano turbare il quieto vivere
dei naturisti.
2. L'inosservanza della disposizione di cui all'art.
1, è sanzionata secondo le norme previste dalla legge.
Art. 6.
Delimitazione e segnalazione delle aree
1. Le aree destinate alla pratica naturista sono
opportunamente delimitate e segnalate mediante cartelli
o analoghi strumenti che assicurino un'adeguata
identificazione che le distingua, al fine di evitare
ogni promiscuità, da spazi frequentati dai cittadini che
non praticano il naturismo.
2. Le strutture di cui all'articolo 4, comma 1,
inoltre, garantiscono i terzi estranei alle strutture
medesime rispetto alla visibilità dall'esterno dei
luoghi di pratica naturista.
Art. 7.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
Sergio
Direttivo A.N.ITA.