COMUNICAZIONE AGLI UTENTI DEL FORUM

Il forum è stato per molti anni uno strumento di partecipazione e dibattito, che ha svolto un ruolo di testimonianza, raccogliendo contributi interessanti da parte di soci e simpatizzanti. Di questo dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle discussioni e in particolare i moderatori che negli anni hanno contributo a mantenere vivo questo luogo di incontro virtuale.

Siamo però convinti che oggi ci siano strumenti comunicativi maggiormente efficaci e che la “storica” concezione di forum debba essere superata.

Fermo restando che A.N.ITA. resta aperta agli stimoli che giungono dai soci, crediamo che questo confronto, per non essere fine a sé stesso e per poter essere costruttivo, debba essere riportato in altri ambiti di discussione, che su richiesta andremo appositamente ad organizzare.

Vogliamo trasformare il forum in un luogo di approfondimento culturale, uno strumento di crescita associativa capace di proporre stimoli e argomenti di riflessione.

Anni di storia associativa passati attraverso il forum non andranno comunque persi. Andremo a organizzare gli “scaffali della memoria associativa” dove chi lo vorrà potrà rileggere discussioni sulle tante tematiche di cui abbiamo discusso e ci siamo confrontati.

Ti invitiamo a visitare le “Piazze d’Arcadia”, il nuovo luogo di incontro del pensiero Naturista: https://www.italianaturista.it/piazze-di-arcadia

Depenalizzazione ART.726 codice penale

Sezione dedicata agli aspetti legali inerenti la pratica naturista.
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sergino
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Depenalizzazione ART.726 codice penale

Messaggio da sergino » 10/01/2016, 9:37

Tra innumerevoli altri reati è stato depenalizzato anche l'ART. 726 (atti contrari alla pubblica decenza), denuncia che veniva rilevata a coloro che fanno naturismo nei luoghi che non sono deputati per legge.
Fino ad oggi la contestazione di tale reato non era un grossissimo problema, ma solo una scocciatura per noi naturisti, inquanto facendo ricorso la contestazione veniva archiviata. ora le cose a parer mio si fanno molto più complicate.
Si inizia dalla sanzione che aumenta sensibilmente: "da € 5.000,00 ad € 10.000,00".
Le contestazioni di fatto di fatto venivano fatte molto raramente se si frequentavano luoghi abitualmente frequentati da naturisti o sufficientemente appartati ed in mancanza di ordinanze specifiche di divieto, mentre ora i comuni potrebbero vedere un'occasione d'oro per far cassa ed il ricorso da parte del sanzionato dovrebbe risultare più complesso.
A tal proposito sarebbe opportuno e doveroso che qualche legale naturista potesse descriverci dettagliatamente le modalità di ricorso che eventuali nostri associati potrebbero aver bisogno di intraprendere, visto che come sempre le cose fatte dai nostri "buoni" governanti servono a complicarci sempre più la vita e ad usarci come bancomat per coprire i loro disavanzi economici.
Sergio
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itaindo
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Messaggio da itaindo » 05/02/2016, 13:20

I due decreti legislativi riguardanti la depenalizzazione di alcuni reati previsti dal codice penale sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2016 ed entreranno in vigore il 6 febbraio.
D.Lgs 15 gennaio 2016, n. 7
D.Lgs 15 gennaio 2016, n. 8
Nel caso dell' art. 726, per maggior chiarezza, la pena pecuniaria che prima aveva come tetto massimo 5.000 € ora si e' trasformata in una sanzione amministrativa che va dai 5.000 ai 10.000 €, mentre per l' art. 527(atti osceni in luogo pubblico) si va dai 5.000 ai 30.000 €.
Rossella
emmeicsics
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Messaggio da emmeicsics » 05/02/2016, 15:38

In attesa del parere di qualche legale, in questo articolo ci sono alcune indicazioni relative a ricorsi per leciti amministrativi (l'art.726 c.p. è ora un illiceto amministrativo):

professionisti.it del 31/03/2011 - Opposizione a illecito amministrativo

ciao
Massimo
nudomark
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Messaggio da nudomark » 06/02/2016, 1:03

Mi sto informando...abbiate un po' di pazienza. ;)
Anakyn
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Messaggio da Anakyn » 06/02/2016, 10:13

Su richiesta del Presidente di fornire un parere legale, osservo quanto segue, sperando di essere chiaro e non eccessivamente tecnico.

Concordo con quanto scritto dagli altri utenti; quella che poteva sembrare una bella notizia, ossia la depenalizzazione degli atti contrari alla pubblica decenza (e, per chi è interessato, anche degli atti osceni) con trasformazione in illecito amministrativo, è in realtà un incredibile boomerang con maggiori pregiudizi in capo al malcapitato, che qui riassumo:

- Prima: contravvenzione penale
Gli atti contrari alla pubblica decenza erano un reato contravvenzionale, punito con ammenda. Ciò significa che, ricevuta la notizia di reato, il PM, spesso lungimirante se il fatto avveniva in una zona pacificamente dedita a naturismo, pur non regolamentato, richiedeva al Giudice l'archiviazione. Ciò avveniva, nella maggiorparte dei casi senza che la persona ne fosse messa al corrente; non era nemmeno necessario munirsi di un difensore, in questa fase.
Nei casi in cui vi fosse invece stata la citazione a giudizio dinanzi al Giudice di pace, era sì necessario un difensore ma la persona, se voleva evitare di farsi tutto il processo, con testimoni e quant'altro, poteva presentare istanza di oblazione, ossia pagando una somma chiudeva il processo penale senza alcun tipo di pregiudizio.
L'onere della prova, inoltre, gravava sul PM, ossia non spettava all'imputato dimostrare la sua innocenza, ma al PM il dolo o la colpa nell'azione (ossia, la consapevolezza, o l'ignoranza colpevole che, ad esempio, in quella zona c'era espresso divieto di stare nudi).
I casi di condanna, insomma, con macchia sulla fedina penale, erano davvero rari; anche in considerazione del fatto che spesso si arrivava a prescrizione prima del definitivo accertamento della responsabilità, visto l'ingolfamento dei nostri Giudici di pace.

Ora: illecito amministrativo.
Come qualcuno ha ben osservato, oltre ad aver considerevolmente alzato la pena pecuniaria, l'ente che irroga la sanzione sarà ragionevolmente il Comune, con tutto l'interesse, per fare cassa, e a non archiviare la posizione.
Il destinatario si troverà costretto ad impugnare il provvedimento (nelle modalità di cui al link sovrastante) al Giudice di Pace e dotandosi di un avvocato (molto consigliabile), chiedendo nelle more la sospensione del pagamento (non automatico che sia concessa).
In questo caso l'onere della prova grava sul malcapitato, in quanto v'è una presunzione di colpa a suo carico; sarà lui a dover dimostrare, pena il rigetto del ricorso, la propria buona fede o ignoranza incolpevole.
Il termine di prescrizione è di 5 anni ma, badate bene, non per la conclusione del giudizio, ma per la notifica del provvedimento da parte dell'ente e pare davvero difficile pensare che un Comune aspetti tutto questo tempo.

Insomma, il nostro legislatore, approfittando del fatto che eravamo già nudi, ha ben pensato di farci un regalino alle nostre spalle :)))
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itaindo
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Messaggio da itaindo » 01/03/2016, 11:13

Un interessante contributo:
Depenalizzazione: quando la parola inganna
Rossella
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giampi
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Messaggio da giampi » 01/03/2016, 19:11

Ho letto l'articolo segnalatoci da Ross. Devo dire che lo condivido in pieno. In particolare il richiamo ad essere movimento eorganizzato.
Ciao
giampi
Giampietro Tentori - Presidente A.N.ITA.
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Alelid
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Messaggio da Alelid » 01/03/2016, 22:56

La valutazione del reato di atti contrari alla pubblica decenza è sempre stata piuttosto soggettiva, visto che per definizione ha a che fare con un concetto che varia nel tempo come quello di pubblica decenza. Questo risulta sia dai vari processi nei confronti di naturisti sia da esempi relativi ad altri casi facilmente reperibili in rete. E' quindi ancora più paradossale applicare a questo caso un procedimento che consente minori possibilità di chiarire la situazione e quindi di difesa.

C'è però un altro aspetto che forse potrebbe risultare favorevole: come riporta il blog Essere nudo linkato da Rossella, "è competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il prefetto (art. 7 del D.Lgs. 8/2016)". Cosa vuol dire questo? In concreto, i soldi della sanzione andranno all'amministrazione locale o ad un altro organo statale? In questo secondo caso, cadrebbe l'interesse economico delle amministrazioni nel sanzionare i naturisti.

Alessandro
Alessandro e Lidia
nudomark
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Messaggio da nudomark » 02/03/2016, 3:21

Ricordo che è fermo in parlamento il seguente progetto di legge nazionale che tutti auspichiamo possa proseguire il suo iter!
Disposizioni per il riconoscimento della pratica del naturismo e lo sviluppo della capacità turistico- ricettiva in Italia XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei Deputati LACQUANITI, ZAN, ZARATTI, DI SALVO, DURANTI, MATARRELLI, SCOTTO, KRONBICHLER, NICCHI, MELILLA, PELLEGRINO, FRATOIANNI, RICCIATTI, MIGLIORE, SANNICANDRO, PIAZZONI, BORDO, AIELLO, COMINELLI, RAMPI, BRUNO BOSSIO, NARDI
ART. 1
1. La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate. 2. E’ definito naturismo l’ insieme delle pratiche di vita all’ aria aperta che, nel rispetto degli altri, della natura e dell’ ambiente circostante, utilizzano la pratica del nudismo come forma comune di ricreazione e di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.
ART. 2
1. La pratica del naturismo non costituisce comportamento contrario alla legge né atto contrario alla pubblica decenza ai sensi dell’ articolo 726 del codice penale o atto osceno in luogo pubblico ai sensi dell’ articolo 527 del Codice Penale. Nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge, è sempre ammessa la nudità integrale nelle spiagge o altre aree riservate ai nudisti o da essi solitamente frequentate.
ART.3
1. Fermo restando quanto disposto dall’ articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri secondo i quali i comuni possono individuare le aree pubbliche da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare e a gestire strutture turistico-ricettive, assegnando precedenza alle aree dove la pratica del naturismo risulta già diffusa, quali spiagge marine, lacuali, fluviali o aree boschive.
2. Due o più Comuni vicini possono accordarsi per la individuazione di aree comuni per la pratica del naturismo.
3. Nel caso in cui il Comune non abbia individuato apposite aree da destinare alla pratica del naturismo, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, associazioni, società o altri soggetti privati possono chiedere all’ amministrazione comunale di destinare alla pratica del naturismo determinate aree pubbliche, anche se non già frequentate solitamente da naturisti. L’amministrazione comunale accoglie o respinge la richiesta, con provvedimento motivato, entro tre mesi dalla data della sua ricezione. Decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento, la richiesta si intende accolta. In caso di diniego della destinazione dell’ area indicata dai richiedenti, l’amministrazione comunale è comunque tenuta a indicare nello stesso provvedimento le aree alternative destinate alla pratica del naturismo.
ART.4
1. L’accesso alle aree pubbliche destinate alla pratica del naturismo ai sensi della presente legge è sempre libero e gratuito.
2. Le aree pubbliche destinate alla pratica del naturismo possono essere concesse a privati nella misura massima del 50 per cento della loro estensione complessiva individuata da ciascun comune. Il concessionario garantisce il miglior funzionamento dell’area, eventualmente anche attraverso l’applicazione di apposite tariffe di accesso, nonché il controllo sulla corretta fruizione degli spazi ed il rispetto della normativa vigente. L’ atto di concessione definisce il canone dovuto al Comune. 1. La concessione di aree pubbliche può essere attribuita ad associazioni, società o altri soggetti privati ai fini della realizzazione di strutture turistico-ricettive destinate alla pratica del naturismo.
ART.5
1. Le aree destinate alla pratica del naturismo devono essere segnalate e delimitate mediante l’affissione di appositi cartelli recanti l’ indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo. In nessun caso tali aree possono essere delimitate da reti, staccionate o altra forma di recinzione. La delimitazione delle aree deve comunque assicurare la loro agevole identificazione da parte delle persone che non praticano il naturismo.
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Alelid
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Messaggio da Alelid » 02/03/2016, 18:39

nudomark ha scritto:Ricordo che è fermo in parlamento il seguente progetto di legge nazionale che tutti auspichiamo possa proseguire il suo iter!
Disposizioni per il riconoscimento della pratica del naturismo e lo sviluppo della capacità turistico- ricettiva in Italia
La proposta di legge è ben congegnata, a mio parere meglio delle precedenti, però mi pare che nessuna sia mai stata discussa e solo una sia stata liquidata frettolosamente in commissione anni fa. Ci sono migliaia di proposte di legge senza esito (in particolare presentate dall'opposizione come questa), quindi senza una sollecitazione continua delle parti interessate nei confronti dell'opinione pubblica e una pressione sul Parlamento, è molto probabile che anche questa venga ignorata. Proprio qui che diventa determinante il ruolo delle associazioni ed è anche il motivo per cui ci siamo iscritti (per meglio dire, reiscritti dopo diversi anni).
Ciao,
Alessandro
Alessandro e Lidia
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